Art. 58: Autorizzazione all’ attività riassicurativa

  1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.
  2. L’autorizzazione alla riassicurazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni, oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
  3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri,  nel  rispetto  delle  disposizioni  relative  alle  condizioni  di  accesso  in  regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all’articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).