- L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.
- L’autorizzazione alla riassicurazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni, oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
- L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all’articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).