- L’IVASS alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività assicurativa nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, l’attività assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3.
- L’autorizzazione all’attività assicurativa può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
- L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).