- L’impresa di assicurazione, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente l’ assicurazione sanitaria fornita da un regime legale di previdenza
sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’IVASS le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati.
L’IVASS effettua prontamente la relativa comunicazione all’impresa richiedente.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).