- L’impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.
Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. - Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.
- Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l’esistenza e la validità dei contratti stipulati dall’impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
- Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
- Le generalità e l’indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).