- L’impresa istituisce una efficace funzione attuariale.
La funzione attuariale:- coordina il calcolo delle riserve tecniche;
- garantisce l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
- valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- confronta le migliori stime con i dati desunti dall’esperienza;
- informa il consiglio di amministrazione sull’affidabilità e sull’adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’articolo 36-duodecies;
- formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
- formula un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
- contribuisce ad applicare efficacemente il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all’articolo 30-ter.
- coordina il calcolo delle riserve tecniche;
- La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:
- conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa assicuratrice;
- comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell’espletamento dell’incarico.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).