- In applicazione dell’ articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l’impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a basedel calcolo dei premi assicurativi, della redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa.
- Ai fini del comma 1, l’impresa assicuratrice applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.
- La relazione tecnica sul rischio, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione, all’organo di controllo e all’IVASS.
- L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).