- L’impresa può trasmettere preventivamente all’IVASS la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalledisposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell’IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
- L’IVASS provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’IVASS può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento richiesto. L’IVASS indica all’impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
- Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento dell’IVASS l’impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
- L’IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto di assicurazione e per lo svolgimento della commercializzazione.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).