- Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell’assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propriinteressi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l’impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest’ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.
- In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
- Fermo restando il diritto dell’assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall’utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
- la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
- né l’impresa di assicurazione della tutela legale né l’impresa di assicurazione dell’assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
- Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora l’impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall’impresa di assicurazione.
- Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l’assicurato e l’impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l’impresa richiama per iscritto l’attenzione dell’assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell’arbitrato di cui al comma 2.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).