- Gli articoli 217-bis, 217-bis, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alleimprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).