Art. 189: Poteri di indagine

  1. L’IVASS può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo larichiesta ai destinatari della vigilanza di cui all’articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
  2. L’IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l’IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell’impresa. L’IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).