- L’IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L’IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, icontenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.
- L’impresa di assicurazione o l’impresa di riassicurazione comunica all’IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l’importo dei premi assicurativi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:
a) per l’assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario;
b) per l’assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario. - Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, l’impresa interessata comunica all’autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.
- L’IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).