- L’IVASS rilascia l’autorizzazione all’attività assicurativa di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
- sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;
- la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
- l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:
-
- 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso l’importo è elevato a 3.700.000 euro;
- 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
- 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13, comma 1.
c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis;
c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47- bis; -
- venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all’articolo 14-bis, commi 1 e 2;
- i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;
e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I; - i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
- non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
1-bis. L’impresa di assicurazione che intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare congiuntamente l’assicurazione nei rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3, è tenuta a dimostrare, altresì, che:
- possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo;
- si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all’articolo 348, comma 2-ter.
- L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati.
Il provvedimento che nega l’autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. - Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’autorizzazione di cui all’articolo 13.
- L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita sezione dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata.
Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo. - L’IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione, inclusi l’aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell’autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.
5-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell’elenco dalla stessa tenuto, con l’indicazione:- dei rami e dei rischi per i quali l’impresa è autorizzata;
- dell’eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).