Art. 142-ter del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05)
- L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzatidella strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).