- L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essereesercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.
- Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
- Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).