- La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.
- Le somme eventualmente pagate dal contraente dell’ assicurazione devono essere restituite dall’impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).