- Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all’impresa l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).