- La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
- Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell’anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell’anno, a cinque per ogni cento contratti emessi.
I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre. - I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti assicurativi con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest’ultima modalità sia prevista contrattualmente.
- Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all’articolo 177.
Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un’intera annualità.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).