- (abrogato)
- (abrogato)
- L’impresa assicuratrice definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita,in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi aziendali di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
- (abrogato)
- (abrogato)
5-bis. L’IVASS, ai fini di cui all’articolo 5, ed in particolare nel casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti. - (abrogato)
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).