Art. 33: Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

  1. (abrogato)
  2. (abrogato)
  3. L’impresa assicuratrice definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita,in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi aziendali di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
  4. (abrogato)
  5. (abrogato)
    5-bis. L’IVASS, ai fini di cui all’articolo 5, ed in particolare nel casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.
  6. (abrogato)

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).