- A decorrere dal 1° aprile 2015 l’IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:
- fondi propri accessori ai sensi dell’articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
- classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7;
- parametri specifici dell’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 45-sexies, comma 7;
- modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter;
- stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all’articolo 57-bis;
- fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all’articolo 216-sexies, comma 1, lettera e);
- applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b);
- applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all’articolo 45-novies;
- applicazione dell’aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies;
- applicazione della misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio conformemente all’articolo 344-novies;
- applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all’articolo 344-undecies.
- fondi propri accessori ai sensi dell’articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
- Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l’IVASS può:
- disporre in merito all’applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
- essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies;
- procedere all’istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell’articolo 206-bis.
- Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l’IVASS può:
- dedurre eventuali partecipazioni di cui all’articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
- determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell’articolo 216-sexies, comma 1, lettera a);
- effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies;
- prevedere l’applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all’articolo 217-bis;
- effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;
- A partire dal 1° luglio 2015, l’IVASS può prevedere l’applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.
- Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall’IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).