- Nel calcolo delle riserve tecniche l’impresa, oltre a quanto disposto dall’articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto:
- di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;
- dell’inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
- di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall’impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 44-sexies.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).