- L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare l’adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l’applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nella gestione, nonché l’adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.
- L’IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell’impresa di assicurazione non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all’impresa di incrementare l’importo delle riserve tecniche fino all’ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).