Tutta la normativa italiana relativa alle Assicurazioni.
Art. 38: Copertura delle riserve tecniche
Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa.»;
1-bis. L’impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modoadeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall’impresa.
1-ter. In caso di conflitto di interessi, l’impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell’impresa garantisce che l’investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.
la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell’operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un’altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell’operazione;
l’impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l’esercizio autonomo dell’attività di individuazione dei prenditori da parte dell’assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell’IVASS.»;
(abrogato);
(abrogato);
In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell’impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l’ IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.