- L’impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all’articolo 44-decies, comma 3.
1-bis. L’impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede secondaria. - L’importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale minimo sono costituiti in conformità all’articolo 44-decies, comma 4. L’importo ammissibile dei fondi propri di base non può essere inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall’articolo 47-ter, comma 1, lettera d).
2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata in conformità dell’articolo 28, comma 5. - Le attività a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
- Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all’impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).