- L’esercizio dell’attività riassicurativa nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.
- Con regolamento adottato ai sensi dell’’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
- la portata dell’autorizzazione;
- le condizioni obbligatorie da includere nei contratti di riassicurazione stipulati;
- i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;
- i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione qualificata nella società veicolo;
- le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
- i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
- i requisiti di solvibilità.
Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).