Art. 57: Attività di riassicurazione
L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.
L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.
L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con
L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
L’esercizio dell’attività riassicurativa nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.