Art. 181: Contratti di assicurazioni sulla vita

I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.

Art. 176: Revocabilità della proposta

La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.

Art. 32: Determinazione delle tariffe nei rami vita

I premi relativi alle assicurazioni ramo vita ed alle operazioni indicate nell’articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa, mediante il ricorso ai premi