Art. 89: Disposizioni particolari
Per quanto non previsto dal presente titolo (Bilancio e scritture contabili) e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile
Per quanto non previsto dal presente titolo (Bilancio e scritture contabili) e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.