Art. 121: Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del contratto assicurativo e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le
L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Il pagamento del premio assicurativo eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione.
I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare