Imprese di assicurazione e riassicurazione
È vietato all’impresa assicurativa di un Paese terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività assicurativa nei rami vita o nelle assicurazioni danni in regime di libertà di prestazione di servizi.
L’impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
L’impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare
L’IVASS pubblica, in appendice all’albo delle imprese di assicurazione, l’elenco
L’impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
L’accesso all’attività di assicurazione rami vita o assicurazione rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza
L’accesso all’attività assicurativa dei rami vita o dall’attività assicurativa rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa assicuratrice avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale
L’impresa assicuratrice, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.
L’impresa di assicurazione, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.
L’impresa di assicurazione, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente