Imprese di assicurazione e riassicurazione
L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le
L’impresa assicuratrice, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.
L’IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale
L’impresa assicuratrice, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività
L’impresa di assicurazione già autorizzata all’ esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 14, comma 2.
Il programma di attività assicurativa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti: la natura dei rischi assicurativi o delle obbligazioni che l’impresa si propone di garantire; se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;
L’IVASS rilascia l’autorizzazione all’attività assicurativa di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile,
L’IVASS alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività assicurativa nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, l’attività assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3.
Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona.
L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.