Pubblicità dei prodotti assicurativi

Art. 182: Pubblicità dei prodotti assicurativi

La pubblicità per i prodotti assicurativi è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.

Art. 183: Regole di comportamento

Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti assicurativi le imprese e gli intermediari devono: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

Art. 184: Misure cautelari ed interdittive

Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto assicurativo in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.

Art. 186: Interpello sulla nota informativa

L’impresa può trasmettere preventivamente all’IVASS la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle

Art. 185: Nota informativa dei prodotti Assicurativi

Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed

Art. 187: Integrazione della nota informativa

L’IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati. Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).