Risarcimento danno assicurazioni
Art. 142-ter del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati
Art. 142-ter del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati
Art. 142-bis del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all’articolo
Art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta
Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo
Art. 140 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
Art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
Art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (D.LGS 209/05) Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Art. 137 del codcie delle assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il