Vigilanza sulla gestione tecnico finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e riassicurazione

Art. 196: Modificazioni statutarie

L’IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art.195: Imprese di riassicurazione italiane

Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività assicurativa esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione

Art. 193: Imprese di assicurazione di altri Stati membri

Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

Art. 192: Vigilanza sulle Imprese di assicurazione italiane

Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività assicurativa esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di